Definizione
Atto con cui una parte dichiara di non voler proseguire il processo. A differenza della rinuncia all'azione, questa estingue il processo solo se accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla sua continuazione.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 64 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 72% dei casi il giudizio si è estinto.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 7%
- Rigettato 10%
- Inammissibile 8%
- Estinto 72%
- Altro 3%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 136%
- Civile Sez. Lavoro32%
- Civile Sez. 232%
Precedenti più richiamati
- Cass. 13636/2015in 7 provvedimenti
- Cass. 20697/2021in 3 provvedimenti
- Cass. 34025/2023in 3 provvedimenti
- Cass. 23175/2015in 6 provvedimenti
- Cass. 14782/2018in 4 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Una società mandante ha citato in giudizio il proprio mandatario chiedendo i danni per l'inadempimento del mandato. Il professionista, incaricato di curare cause civili e amministrative per l'acquisto di un terreno, aveva abbandonato i processi senza consenso determinandone l'estinzione. I giudici di merito hanno respinto la richiesta risarcitoria, rilevando che i procedimenti abbandonati non avevano alcuna reale possibilità di vittoria e mancava quindi la prova del danno concreto. La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto: accertare l'inadempimento del mandato non basta per ottenere il risarcimento, poiché serve dimostrare che la condotta scorretta abbia causato una perdita economica effettiva ed evitabile.
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I ricorrenti e il convenuto, parti di una causa civile riassunta davanti alla Corte d'Appello, hanno formalizzato la volontà di non proseguire la controversia. I primi hanno depositato la rinuncia agli atti del giudizio e il secondo ha notificato la propria formale accettazione, trovando un'intesa completa sulla compensazione delle spese di lite. La Corte d'Appello di Firenze ha verificato la regolarità formale degli atti di rinuncia e accettazione. Constatata l'assenza di contestazioni e l'intesa sulle spese, il collegio giudicante ha dichiarato l'estinzione del processo e ha ordinato la definitiva cancellazione della causa dal ruolo.
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Durante una causa di secondo grado, la parte che ha presentato ricorso trova un accordo amichevole con la controparte e deposita la formale rinuncia agli atti del giudizio. L'altra parte del processo non si è mai presentata davanti al giudice ed è rimasta del tutto assente dal procedimento. Il giudice d'appello accoglie subito la richiesta ed estingue la causa senza imporre il pagamento di spese legali. La legge non obbliga a notificare il ritiro della causa a chi ha scelto di disinteressarsi del procedimento civile. Di conseguenza, il deposito dell'atto di abbandono chiude la vicenda in modo immediato, liberando chi rinuncia dall'obbligo di rimborsare le spese processuali.
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Una società terminalista ha impugnato diversi avvisi di accertamento e pagamento per la tassa sui rifiuti emessi dal concessionario locale. La controversia è giunta fino alla Corte di Cassazione dopo decisioni contrastanti nei gradi di merito. Durante il procedimento di legittimità, la società contribuente e l'ente di riscossione hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale per dirimere la lite. Di conseguenza, le parti costituite hanno depositato un'istanza congiunta chiedendo di chiudere la vertenza. La Suprema Corte ha pronunciato l'estinzione del giudizio tributario per rinuncia agli atti accettata. I giudici hanno compensato le spese legali tra le parti e hanno escluso il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
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Una società commerciale riceve un avviso di accertamento per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti da parte del concessionario locale della riscossione. L'impresa impugna l'atto e vince in primo grado, ma perde in appello, dove i giudici ritengono legittima la pretesa fiscale. La contribuente decide quindi di presentare ricorso per Cassazione. Prima della discussione, la società e il concessionario trovano un accordo transattivo bonario e depositano un'istanza congiunta con cui rinunciano reciprocamente agli atti di causa. La Corte di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere con estinzione formale del giudizio. I giudici compensano integralmente le spese legali ed escludono l'obbligo di pagare il doppio contributo unificato.
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Una società contribuente impugnava un avviso di pagamento relativo alla tassa rifiuti (TARI). I giudici di primo e secondo grado respingevano le ragioni dell'impresa, confermando la pretesa fiscale. La società proponeva quindi ricorso davanti alla Corte di Cassazione contro l'ente di riscossione e gli enti locali coinvolti. Nelle more del giudizio di legittimità, la società contribuente e l'ente di riscossione raggiungevano un accordo transattivo e depositavano istanza congiunta di rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio tributario per rinuncia agli atti, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite. I giudici hanno inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato a carico dell'impresa rinunciante.
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La Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della rinuncia agli atti del giudizio presentata dall'appellante. Il caso chiarisce che, se la controparte è contumace, non è necessaria la notifica della rinuncia, portando alla chiusura del caso senza condanna alle spese.
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La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società (L'Appaltatore) che aveva subappaltato la realizzazione di una pavimentazione. A seguito di vizi nell'opera, il Committente ha citato in giudizio L'Appaltatore, che a sua volta ha chiamato in causa il Subappaltatore per essere manlevato. In appello, L'Appaltatore ha rinunciato all'impugnazione contro il Committente. La Cassazione ha stabilito che, in un giudizio con chiamata in garanzia, la **rinuncia all'impugnazione in garanzia** da parte del garantito necessita dell'accettazione anche del garante. Questo perché il rapporto processuale è trilateralmente inscindibile, configurando un litisconsorzio necessario. La sentenza d'appello è stata cassata per consentire un nuovo accertamento dei vizi con la partecipazione di tutte le parti.
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Un'azienda di vigilanza privata avvia una procedura di mobilità e licenzia una guardia giurata, lamentando la perdita di commesse e un esubero di personale. Nel giudizio di merito emerge una realtà opposta: la società ha taciuto ai sindacati l'aggiudicazione di cospicui appalti pubblici e ha proceduto a oltre cento nuove assunzioni nello stesso periodo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il licenziamento collettivo per insussistenza delle ragioni aziendali, ordinando la reintegrazione e il risarcimento. La società impugna la decisione in Cassazione, ma successivamente deposita un atto di rinuncia formalmente accettato dal lavoratore. La Suprema Corte dichiara quindi estinto il giudizio, rendendo definitiva la tutela e la reintegra disposta in favore del dipendente.
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Una parte ha presentato un ricorso per cassazione. Dopo la sua morte, i suoi eredi universali sono subentrati nel processo. Essi hanno raggiunto un accordo con le controparti. Per questo motivo, gli eredi hanno formalmente dichiarato la rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa rinuncia, accettata anche dalle controparti. Di conseguenza, il giudizio è stato dichiarato estinto. Questo significa che il processo si è concluso senza una decisione nel merito, a causa della volontà delle parti di non proseguire la lite.
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Un creditore aveva avviato una causa per separare i beni immobili del suo debitore da quelli della moglie di quest'ultimo, basandosi su una convenzione matrimoniale. Dopo la morte della moglie e l'interruzione del processo, il creditore ha riassunto la causa contro le figlie della defunta. La Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte del creditore, ponendo a suo carico le spese legali. Il creditore ha impugnato questa decisione, ma la Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, confermando l'estinzione e la condanna alle spese, anche per la mancata specificità del ricorso.
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Una società avviava una causa per recuperare somme già versate a un privato dopo la riforma di una precedente sentenza. Durante il procedimento, l'azienda rinunciava formalmente agli atti di causa e il giudice dichiarava l'estinzione del processo. Successivamente, la controparte riassumeva la causa estinta, costringendo la società a tornare in giudizio. Il tribunale confermava l'estinzione e disponeva la compensazione delle spese di lite, scelta confermata anche dalla Corte d'Appello. La società impugnava la decisione sostenendo l'ingiustizia di dover pagare i costi per una riassunzione inutile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che chi rinuncia all'azione iniziale non può qualificarsi come parte vittoriosa. Il magistrato conserva piena discrezionalità nel disporre la compensazione delle spese di lite anche a fronte di condotte processuali superflue della controparte.
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L'Azienda ha chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa versata per gli apparecchi radiomobili aziendali. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato la restituzione e i giudici nei primi gradi hanno confermato il diniego. La società ha quindi proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Durante la pendenza del giudizio, la parte ricorrente ha depositato una formale rinuncia agli atti del giudizio. La Suprema Corte ha preso atto dell'abbandono della causa e ha dichiarato l'estinzione del processo. La controversia si è chiusa senza alcuna decisione sul merito del rimborso richiesto, disponendo la compensazione integrale delle spese legali tra le parti.
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Un ricorrente ha presentato un ricorso contro il Ministero dell'Interno. Durante il processo, il ricorrente ha deciso di rinunciare agli atti del giudizio. A seguito di questa rinuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia. Questo significa che la causa si è conclusa senza una decisione nel merito, poiché la parte che aveva avviato il ricorso ha scelto di abbandonare la sua richiesta. La sentenza ha quindi preso atto della volontà del ricorrente di non proseguire, chiudendo il procedimento in modo anticipato.
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La procedura fallimentare ha rinunciato agli atti di causa promossi contro un privato cittadino. Il tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la liquidazione delle spese di lite a favore del convenuto per oltre undicimila euro. Ritenendo la somma insufficiente rispetto alla complessità della vicenda e alle attività difensive svolte, il convenuto ha impugnato il provvedimento in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione della complessità della causa e la quantificazione dei compensi tra i minimi e i massimi tabellari rientrano nella discrezionalità insindacabile del giudice di merito. La semplice rinuncia agli atti non equivale a una conciliazione giudiziale e non dà diritto a maggiorazioni economiche ulteriori.
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Nel corso di una controversia originata da una vendita, i ricorrenti hanno formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione tramite il proprio difensore munito di procura speciale. La controparte ha accettato espressamente la rinuncia concordando la compensazione integrale delle spese di giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il procedimento senza esaminare il merito della lite. Tale esito ha escluso l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato a carico della parte rinunciante. La vicenda si è conclusa con l'abbandono consensuale del contenzioso prima della pronuncia definitiva.
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Due cittadini hanno impugnato davanti alla Corte di Cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale ordinava la sospensione di una causa civile. Prima dell'adunanza fissata per la trattazione del giudizio, i ricorrenti hanno formalizzato la rinuncia al regolamento di competenza. L'atto di rinuncia è stato sottoscritto tempestivamente dalle parti e dal difensore munito di procura speciale, prima delle conclusioni del Pubblico Ministero. La controparte è rimasta intimata senza svolgere alcuna difesa. La Suprema Corte ha preso atto della validità formale dell'atto e ha dichiarato estinto il procedimento senza procedere alla liquidazione delle spese processuali.
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Una contribuente ha impugnato gli avvisi comunali per il pagamento dell'ICI su un terreno edificabile. Nel corso del giudizio di legittimità, la proprietaria ha presentato domanda di sanatoria fiscale e ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione. La contribuente ha omesso di produrre le ricevute dei versamenti della sanatoria e non ha notificato la rinuncia all'ente locale né ottenuto la firma del legale avversario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia priva dei requisiti di forma non estingue il processo ma rende l'impugnazione inammissibile per perdita dell'interesse ad agire. La Suprema Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune e al pagamento del raddoppio del contributo unificato.
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Il caso analizzato riguarda la decisione della Corte d'Appello a seguito di una rinuncia agli atti del giudizio presentata dalla parte appellante in una lite su un contratto d'appalto. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento e, preso atto dell'accordo tra i legali, ha disposto la compensazione delle spese, chiarendo l'insussistenza dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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Una società ha impugnato una sentenza di primo grado relativa a vizi in un appalto. In corso di causa, le parti hanno optato per la rinuncia agli atti del giudizio e la relativa accettazione. La Corte d'Appello ha quindi dichiarato l'estinzione del processo civile, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
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