Una società ha citato in giudizio una banca chiedendo la restituzione di somme addebitate illegittimamente sul proprio conto corrente. La banca ha eccepito la prescrizione decennale dei pagamenti. La Corte d'Appello ha ridotto drasticamente la somma da restituire, ritenendo prescritti i versamenti effettuati oltre i dieci anni precedenti, in mancanza di prova di un contratto di apertura di credito (fido). La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, nell'azione di ripetizione di indebito bancario, spetta al cliente dimostrare l'esistenza di un fido per evitare che i versamenti vengano considerati pagamenti solutori soggetti a prescrizione immediata. La banca vince la causa e la società perde il diritto al rimborso delle somme prescritte.
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