Una società colpita dall'alluvione del Piemonte del 1994 ha versato le imposte locali dovute tra il 1994 e il 1997. Successivamente, ha presentato istanza nel 2010 per ottenere il rimborso tributi alluvione nella misura del 90% di quanto pagato, invocando i benefici per le calamità naturali e la ripetizione di indebito decennale. Il Comune ha negato lo sgravio eccependo la decadenza dal termine speciale del 31 luglio 2007. Dopo l'accoglimento del ricorso nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito. La Suprema Corte ha affermato che il termine del 31 luglio 2007 è perentorio, di ordine pubblico e applicabile sia a chi doveva ancora versare, sia a chi chiedeva la restituzione delle somme eccedenti. La domanda presentata in ritardo preclude definitivamente ogni rimborso, impedendo l'applicazione della prescrizione ordinaria civile.
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