Una società di arredamento ha richiesto il rimborso tassa rifiuti (TIA/TARSU) pagata tra il 2008 e il 2012, contestando il silenzio-rifiuto dell'ente gestore. La società sosteneva di aver smaltito autonomamente i propri rifiuti speciali tramite operatori privati e che tali rifiuti non fossero assimilabili a quelli urbani. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che il rimborso non può essere richiesto se il contribuente non ha tempestivamente impugnato le bollette originarie, ormai divenute definitive. Inoltre, l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani rientra nei poteri regolamentari del Comune. Di conseguenza, lo smaltimento in proprio non esonera dal pagamento del tributo, che ha natura autoritativa e non contrattuale. La società perde la causa e deve pagare le spese legali.
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