In una causa per lo scioglimento di una comunione ereditaria, l'erede occupante ha prodotto soltanto nel giudizio di secondo grado un testamento olografo a proprio favore, dichiarando di averlo ritrovato poco prima. I giudici hanno dichiarato inammissibile il documento. La Corte di Cassazione ha confermato il divieto assoluto di nuove prove in appello, specificando che la deroga opera solo se la parte dimostra una causa a sé non imputabile. La mera disattenzione o il rinvenimento tardivo senza prova rigorosa delle circostanze non giustificano l'ingresso della prova, né rileva la sua indispensabilità. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'occupante con condanna alle spese.
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