Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata da un imputato, ritenendo la pena incongrua e rilevando una recidiva reiterata. L'Imputato ha proposto immediato ricorso in Cassazione, sostenendo l'insussistenza della recidiva poiché aveva scontato la precedente condanna in affidamento in prova ai servizi sociali con esito positivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il provvedimento di rigetto del patteggiamento non è immediatamente impugnabile. Per il principio di tassatività delle impugnazioni, l'ordinanza può essere contestata solo insieme alla sentenza finale che definisce il giudizio. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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