Un contribuente ha presentato nel 2019 una dichiarazione integrativa per fruire dei benefici fiscali per i Lavoratori impatriati relativi agli anni 2016-2018. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso per le prime due annualità, sostenendo che l'opzione non fosse stata esercitata tempestivamente. Mentre il primo grado ha confermato il diniego, la Corte territoriale ha equiparato la dichiarazione tardiva a un'istanza di rimborso, ritenendola valida entro il termine di 48 mesi. La Cassazione, rilevando l'assenza di precedenti e la complessità della questione sulla possibilità di recuperare il beneficio tramite correzione tardiva, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza per una decisione definitiva.
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