Una società proprietaria di fabbricati ha impugnato diversi avvisi di accertamento comunali relativi al mancato pagamento della TASI per quattro annualità. La contribuente invocava la spettanza del beneficio fiscale previsto dalla legge, ossia la riduzione TASI per immobile inagibile, sostenendo che il Comune conoscesse già le pessime condizioni degli stabili. I giudici d'appello hanno confermato le pretese del concessionario della riscossione, ignorando del tutto la questione dello stato degli immobili e dichiarandola assorbita senza alcuna motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società su questo profilo, stabilendo che i giudici non possono eludere la verifica dei requisiti di inagibilità già noti all'ente locale. Al contempo, la Suprema Corte ha convalidato la notifica degli avvisi inviati via PEC da indirizzo non censito nei registri pubblici, poiché la contribuente ha potuto difendersi pienamente senza subire alcun pregiudizio.
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