Un individuo, condannato in primo e secondo grado per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché manifestamente infondato, vago e non specifico. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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