La Corte di Cassazione, con ordinanza del 29/11/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d'Appello di Torino. La Corte ha stabilito che il ricorso era meramente riproduttivo di motivi già vagliati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di diritto. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando che l'inammissibilità del ricorso non consente un nuovo esame del merito.
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