La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina. L'imputato sosteneva di non aver avuto la disponibilità materiale della refurtiva, che era in possesso del suo complice. La Corte ha stabilito che, ai fini del concorso in rapina, la partecipazione attiva all'azione criminosa è sufficiente per affermare la responsabilità penale, rendendo irrilevante chi tra i concorrenti detenga fisicamente i beni sottratti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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