La Corte di Cassazione, con ordinanza del 31/01/2025, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi proposti non riguardavano vizi di legittimità, ma contestazioni sui fatti già valutati dalla Corte d'Appello. La Corte ha ribadito che il suo ruolo è di giudice di legittimità, non di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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