Un'imputata, condannata in appello per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. I motivi del ricorso erano una mera ripetizione di quelli già respinti dalla Corte d'Appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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