La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato personalmente da un soggetto avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato abilitato. Il caso sottolinea l'importanza del patrocinio legale qualificato per il ricorso personale in Cassazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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