Un cittadino, a seguito di un patteggiamento per il reato di riciclaggio, presentava direttamente di propria mano un'impugnazione davanti alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso personale in Cassazione. I giudici hanno chiarito che l'imputato non ha la facoltà di sottoscrivere autonomamente l'atto d'impugnazione davanti ai giudici di legittimità, essendo necessaria la firma di un difensore cassazionista. Nemmeno l'eventuale autenticazione della firma da parte dell'avvocato sana il difetto, poiché la paternità dell'atto resta del cittadino. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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