Una società ha proposto un ricorso per revocazione contro una precedente decisione della Cassazione. La società sosteneva che la Corte avesse commesso un errore di fatto, ignorando che gli organi di un fallimento avessero esercitato la facoltà di mantenere in vita una concessione pubblica, poi trasferita alla società stessa tramite cessione di ramo d'azienda. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'errore revocatorio deve consistere in una svista materiale evidente e incontestabile dai documenti di causa. Nel caso specifico, la società non ha dimostrato l'esistenza di tale svista, né ha indicato i documenti precisi che provassero il fatto ignorato. Di conseguenza, resta confermato lo scioglimento automatico della concessione a causa del fallimento originario.
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