I giudici di merito hanno applicato al cittadino la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ritenendo attuale la sua pericolosità sociale. L'interessato ha presentato ricorso per cassazione contestando l'utilizzo di intercettazioni ambientali e telefoniche provenienti da procedimenti penali e lamentando carenze nella motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato le censure e ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che le intercettazioni ritenute utilizzabili nel processo penale ordinario possono entrare direttamente nel procedimento di prevenzione senza verifiche preventive del giudice. Inoltre, il ricorso contro tali misure è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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