L'Imputato ha concordato una pena per il reato di ricettazione di lieve entità tramite patteggiamento. Successivamente, ha proposto un ricorso per cassazione contro patteggiamento, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il mancato proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, non è possibile contestare la mancata pronuncia di proscioglimento in sede di legittimità. Inoltre, la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo in caso di errore manifesto ed evidente, ipotesi non ricorrente nel caso in esame. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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