Un imputato presenta ricorso contro una sentenza di patteggiamento per lesioni personali, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (cause di non punibilità). La Corte di Cassazione dichiara il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che l'impugnazione di tali sentenze è circoscritta dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. a motivi tassativi, tra cui non rientra la mancata verifica di cause di proscioglimento. Il ricorso è stato inoltre ritenuto generico.
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