La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 227/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento. Il motivo del ricorso, basato sulla mancata motivazione per un'eventuale assoluzione, non rientrava tra quelli tassativamente previsti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.). Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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