La Corte di Cassazione chiarisce un importante principio processuale: in un giudizio con più domande, se il giudice si pronuncia sul merito di una e dichiara la propria incompetenza territoriale su un'altra, tale declaratoria può essere contestata solo con il regolamento di competenza e non con l'appello. La Corte ha rigettato sia il ricorso principale di una società, volto a rimettere in discussione la valutazione delle prove, sia quello incidentale di un agente, che aveva erroneamente appellato la decisione sull'incompetenza, confermando la necessità di utilizzare lo strumento processuale corretto per ogni tipo di doglianza.
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