Un contribuente ha impugnato il diniego della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato presso una Corte di Giustizia Tributaria, la quale aveva dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di merito, l'interessato avrebbe dovuto ripresentare l'istanza direttamente al collegio giudicante anziché impugnare il provvedimento. La Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione, ha chiarito che il diniego emesso dalla Commissione tributaria non è impugnabile davanti ai giudici tributari, ma deve essere contestato tramite opposizione davanti al giudice ordinario. La Suprema Corte ha ribadito che il diritto all'assistenza legale gratuita riguarda diritti soggettivi di rilievo costituzionale. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario civile e rimettendo le parti davanti a quest'ultimo per la decisione nel merito.
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