Una sorella avvia un'azione di riduzione contro il fratello, nominato erede universale dal padre defunto, per ottenere la propria quota di legittima. La moglie del defunto interviene nel processo ma in seguito rinuncia formalmente agli atti del giudizio. La Corte d'Appello accoglie la domanda della sorella. Successivamente, la moglie propone ricorso in Cassazione, mentre il fratello e la sorella presentano ricorsi incidentali tardivi. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della moglie perché, avendo rinunciato agli atti nei gradi precedenti, non è più parte del giudizio. Di conseguenza, anche i ricorsi incidentali del fratello e della sorella perdono efficacia. La decisione della Corte d'Appello rimane quindi confermata.
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