La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso in Cassazione personale presentato da un soggetto contro un provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613 del codice di procedura penale, che impone l'obbligatoria assistenza di un avvocato cassazionista, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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