Un ex militare, a seguito di infermità contratte in servizio, veniva dichiarato non idoneo al servizio militare ma idoneo a ruoli civili presso il Ministero della Difesa. L'interessato chiedeva la speciale elargizione per vittime del dovere, sostenendo che l'inidoneità al servizio militare equivalesse alla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Ha chiarito che il beneficio spetta solo in caso di invalidità superiore all'80% o di una totale perdita del posto di lavoro. Poiché il lavoratore era stato ricollocato in un altro ruolo, senza interruzione della sua carriera e della sua capacità di reddito, non aveva diritto alla speciale elargizione per vittime del dovere.
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