Una donna ha aperto un conto corrente, versato assegni di provenienza illecita, prelevato il denaro contante e subito chiuso il rapporto bancario. I giudici di merito l'hanno condannata per ricettazione. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione chiedendo di qualificare il fatto come riciclaggio e lamentando la mancata riduzione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano procedurale, la richiesta di riduzione della pena era tardiva e generica, non potendo essere introdotta per la prima volta nelle conclusioni scritte. Sul piano sostanziale, la linea di confine tra ricettazione e riciclaggio di assegni dipende dalla presenza di manovre per nascondere la provenienza dei titoli. Poiché la donna ha svolto semplici operazioni bancarie senza alterare gli assegni, non sussiste alcun ostacolo all'identificazione della loro origine.
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