Un uomo è stato condannato per truffa e ricettazione per aver acquisito un blocchetto di assegni in bianco, utilizzandone alcuni. La difesa ha richiesto la riduzione della pena invocando la particolare tenuità del danno e la lieve entità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che la ricettazione di assegni in bianco non consente l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Il valore da considerare non è quello della carta, ma quello potenziale legato all'uso del titolo. Inoltre, la lieve entità del fatto va valutata globalmente, considerando anche la condotta e la personalità del colpevole. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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