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Revoca della misura di sicurezza

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Revoca della misura di sicurezza tra lavoro e vincoli mafiosi
Un condannato per associazione mafiosa ed estorsione ha chiesto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata prima della scadenza biennale. Il richiedente ha evidenziato un regolare lavoro, l'assenza di nuove denunce e la partecipazione ai percorsi carcerari. I giudici hanno respinto l'istanza evidenziando la persistenza della pericolosità sociale, confermata da sanzioni disciplinari in carcere, lettere scambiate con esponenti della criminalità e il mancato distacco dall'ambiente mafioso originario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la revoca della misura di sicurezza esige fatti nuovi, certi e univoci in grado di escludere del tutto il pericolo di recidiva.
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Revoca della misura di sicurezza: la buona condotta non basta
Il Condannato ha richiesto la revoca anticipata della libertà vigilata, applicata a distanza di anni dalla decisione originaria dopo un lungo periodo di detenzione. Il ricorrente ha sostenuto l'assenza di pericolosità sociale attuale, evidenziando la buona condotta carceraria, lo svolgimento di attività lavorativa e la revoca di una precedente misura di prevenzione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della revoca della misura di sicurezza. I giudici hanno chiarito che il semplice decorso del tempo o la regolare condotta in carcere non bastano a dimostrare la cessazione della pericolosità. Per ottenere l'annullamento della misura serve la prova certa di una concreta revisione critica del proprio passato criminale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Revoca della libertà vigilata: fuggire all’estero non basta
Il caso riguarda la richiesta di revoca della libertà vigilata presentata da un condannato per associazione mafiosa e lesioni personali. Dopo aver scontato la pena detentiva, l'uomo si era trasferito in Germania, avviando un'attività lavorativa e una relazione affettiva. Sulla base di questo allontanamento volontario, egli sosteneva fosse venuta meno la sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha invece confermato il rigetto della richiesta. I giudici hanno evidenziato che il trasferimento all'estero ha costituito una deliberata sottrazione alla misura di sicurezza, senza che vi sia stato un reale distacco dagli ambienti criminali d'origine o una revisione critica del proprio passato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la misura e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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