Un lavoratore è stato licenziato per aver aggredito fisicamente un superiore e danneggiato un veicolo aziendale. Dopo un primo licenziamento subito revocato, l'azienda ha intimato un secondo licenziamento per gli stessi fatti. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento lamentando la consumazione del potere disciplinare, la ritorsività e la mancata affissione del codice disciplinare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa. I giudici hanno chiarito che l'aggressione fisica viola il minimo etico, rendendo superflua l'affissione del codice disciplinare, e che la tempestiva revoca del primo recesso consente l'esercizio di un nuovo e corretto procedimento disciplinare.
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