La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2234/2024, ha stabilito che la revoca dell'agevolazione fiscale 'Tremonti ter' è legittima se i beni agevolati vengono trasferiti presso una stabile organizzazione della stessa azienda situata in un Paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo (SEE). Secondo la Corte, tale trasferimento, pur non essendo una vendita a terzi, frustra la finalità della norma, che è quella di incentivare la produttività sul territorio nazionale o comunitario. La decisione si basa su un'interpretazione teleologica della legge, che considera lo spostamento del bene equiparabile a una 'cessione' ai fini della revoca del beneficio.
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