L'Azienda ha applicato una trattenuta sulla busta paga della Lavoratrice per recuperare presunte somme eccedenti pagate per ferie. Tali ferie erano maturate durante un periodo di riduzione dell'orario per contratti di solidarietà, ma fruite dopo la scadenza dell'ammortizzatore sociale, quando era ripreso il normale orario di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità della trattenuta. I giudici hanno chiarito che l'Azienda non ha fornito la prova del pagamento in eccesso per poter richiedere la restituzione. Di conseguenza, la Lavoratrice ha diritto a conservare l'intera retribuzione feriale senza subire decurtazioni, poiché al momento del godimento delle ferie il rapporto di lavoro era tornato a pieno regime. La decisione ribadisce le regole sulla retribuzione ferie contratto di solidarietà.
Continua »