Un lavoratore ha richiesto l'ammissione al passivo dell'azienda datrice di lavoro, in amministrazione straordinaria, per ottenere la restituzione delle ritenute fiscali operate sulla sua busta paga tra il 1990 e il 1992. L'azienda aveva beneficiato della sospensione dei tributi per il sisma del 1990 e, successivamente, aveva aderito a un condono fiscale pagando solo il 10% delle somme trattenute. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando che il lavoratore ha pieno diritto al rimborso del restante 90% delle somme trattenute e non versate allo Stato. La Corte ha inoltre stabilito che gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dal momento in cui sono state effettuate le singole trattenute mensili, data la natura retributiva del credito.
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