Alcuni professionisti, nominati membri del comitato scientifico di un ente pubblico, percepiscono acconti pari al settanta per cento dell'importo deliberato dall'ente in via provvisoria. Anni dopo la fine del mandato, i ministeri competenti determinano l'emolumento definitivo in una cifra notevolmente inferiore rispetto alla proposta iniziale. L'ente successore richiede quindi la restituzione compensi provvisori per la parte eccedente il tetto finale. I professionisti citano l'ente in giudizio contestando la retroattività della riduzione e invocando il legittimo affidamento sull'accordo originario. L'ente formula domanda per riottenere il surplus. I giudici di merito e la Corte di Cassazione confermano la piena legittimità del conguaglio a sfavore dei professionisti. Il provvedimento ministeriale fissa retroattivamente il compenso per l'intero triennio. I professionisti e i loro eredi perdono la causa e devono rimborsare all'ente pubblico tutte le somme riscosse in eccedenza.
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