Un lavoratore impiegato in un appalto di pulizie si dimette e agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive arretrate. Il dipendente rivolge la richiesta sia al datore di lavoro diretto sia all'Azienda Sanitaria committente. Il primo giudice respinge la pretesa verso la committente. In secondo grado, il lavoratore dimentica di inserire nelle conclusioni la domanda verso l'Azienda Sanitaria, limitandosi a un generico richiamo agli atti precedenti. La Corte d'Appello condanna comunque l'Azienda Sanitaria, ma la Corte di Cassazione annulla la decisione. La Suprema Corte stabilisce che la riproposizione domande in appello deve avvenire in modo specifico e puntuale. Il richiamo generico comporta la presunzione di rinuncia. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria vince il ricorso e viene liberata dalla condanna al pagamento.
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