Un condannato per gravi delitti, tra cui estorsione e sequestro a scopo di estorsione, ha chiesto la liberazione condizionale dopo oltre dodici anni di pena, in parte scontati ai domiciliari per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta, rilevando sia il persistente pericolo di contatti con la criminalità organizzata sia la totale assenza di una revisione critica del passato criminale. Il detenuto ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che le patologie fisiche costituissero l'unica prova possibile del suo ravvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la malattia e il mero rispetto delle prescrizioni domiciliari non dimostrano il pentimento interiore. Di conseguenza, il condannato resta sottoposto alla pena in corso e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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