Una società proprietaria di unità immobiliari ha citato in giudizio il direttore dei lavori per gravi negligenze nella vigilanza durante il restauro dell'edificio, chiedendo il risarcimento per i danni alle parti comuni. I giudici di merito avevano negato la legittimazione attiva del singolo condomino, ritenendo che solo l'amministratore potesse agire per contratti stipulati dal condominio. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, essendo il condominio un ente di gestione privo di personalità giuridica autonoma, ogni proprietario conserva il potere di agire a difesa dei beni comuni, specialmente in caso di inerzia dell'amministratore.
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