La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito i limiti del giudizio di opposizione ex art. 445-bis c.p.c. in materia di invalidità civile. La Corte ha stabilito che in tale sede il giudice deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, senza poter condannare l'ente previdenziale al pagamento della prestazione. La sentenza di primo grado, che aveva sia accertato il requisito sia condannato l'ente, è stata cassata in parte qua, confermando la netta separazione tra la fase di verifica sanitaria e quella successiva di valutazione degli altri requisiti socio-economici.
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