Un detenuto ha chiesto il risarcimento per le condizioni vissute in carcere a causa del sovraffollamento carcerario, lamentando uno spazio calpestabile inferiore ai tre metri quadrati o compreso tra tre e quattro metri quadrati. Il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto l'indennizzo solo per un breve intervallo di sessantasette giorni, rigettando la domanda per il resto della detenzione. I giudici hanno accertato la presenza di fattori compensativi rilevanti, tra cui il regime a celle aperte per otto-dieci ore giornaliere, il lavoro e le attività sportive. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento e ha respinto il ricorso del recluso. Lo spazio ridotto non genera automaticamente una violazione dell'articolo 3 CEDU quando la prolungata libertà di movimento fuori dalla cella e la brevità dei periodi critici bilanciano il disagio patito.
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