Un detenuto ha contestato il diniego di revoca anticipata e il decreto ministeriale di proroga del 41-bis, sostenendo l'assenza di contatti attuali con il clan, la riduzione di una precedente condanna e il lungo tempo trascorso in carcere. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le richieste, evidenziando il profilo criminale del soggetto, l'operatività costante del sodalizio mafioso, i procedimenti ancora aperti e il sostegno economico ricevuto da familiari privi di redditi leciti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, condannandolo alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Suprema Corte ha ribadito che il mero decorso del tempo non fa cessare il vincolo associativo e che il ricorso in sede di legittimità contro la proroga del 41-bis è ammesso esclusivamente per violazione di legge e non per criticare la motivazione.
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