La Persona Offesa ha sporto querela per calunnia verso un altro soggetto. A seguito della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, la Persona Offesa ha depositato tempestiva opposizione indicando indagini suppletive. Il Giudice per le indagini preliminari ha tuttavia archiviato il fascicolo con decreto, senza fissare l'udienza camerale. La Persona Offesa ha quindi proposto reclamo contro archiviazione davanti al Tribunale per violazione del contraddittorio. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo entrando direttamente nel merito della colpevolezza e valutando l'accusa insostenibile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Persona Offesa, stabilendo che il Tribunale ha compiuto un atto abnorme: il giudice del reclamo non possiede il potere di giudicare la fondatezza dell'accusa, ma deve unicamente controllare il rispetto formale delle garanzie procedurali dell'opposizione.
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