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Reciproco inadempimento

Definizione

Situazione in cui entrambe le parti di un contratto non hanno rispettato i propri obblighi. Il giudice deve valutare quale inadempimento sia stato più grave e determinante.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Casa con vincoli nascosti: legittimo il recesso per inadempimento
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una promissaria acquirente che aveva esercitato il recesso per inadempimento da un contratto preliminare. Il promittente venditore, infatti, aveva omesso di informarla che l'immobile rientrava in un regime di edilizia convenzionata, con un prezzo di vendita massimo imposto per legge, inferiore a quello pattuito. La Corte ha stabilito che l'omissione di informazioni così cruciali costituisce un inadempimento grave e prioritario da parte del venditore. Tale mancanza giustifica il recesso per inadempimento dell'acquirente e la sua richiesta di ottenere il doppio della caparra versata, annullando la precedente decisione che aveva erroneamente ravvisato una colpa di entrambe le parti.
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Reciproco inadempimento: la gravità è decisiva
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12484/2024, ha chiarito i criteri per la risoluzione del contratto in caso di reciproco inadempimento. Il caso riguardava un accordo di commercializzazione esclusiva di vino. La Corte ha stabilito che, per determinare quale parte abbia diritto a chiedere la risoluzione, è necessario un giudizio comparativo sulla gravità e l'impatto dei rispettivi inadempimenti sull'economia del contratto. Un inadempimento marginale non può giustificare la risoluzione a fronte di una violazione sostanziale della controparte. Di conseguenza, il ricorso della società distributrice, il cui inadempimento è stato ritenuto prevalente, è stato rigettato.
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Reciproco inadempimento: la valutazione comparativa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8140/2024, interviene su un caso di reciproco inadempimento in un contratto preliminare di permuta immobiliare. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva attribuito la colpa esclusiva alla società costruttrice per aver venduto l'immobile a terzi, senza prima effettuare una valutazione comparativa della condotta della controparte, la quale si era rifiutata di pagare dei lavori extra-contratto. Viene ribadito il principio secondo cui il giudice deve confrontare i comportamenti di entrambe le parti per stabilire quale inadempimento sia stato più grave e determinante nella rottura del sinallagma contrattuale.
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