Un trasportatore è stato fermato in un porto italiano con circa 27.000 scarpe recanti marchi falsi. La merce, proveniente dalla Grecia, era diretta in Spagna e si trovava in Italia solo per uno scalo tecnico. La difesa sosteneva che non fosse configurabile l'introduzione di prodotti contraffatti poiché i beni erano in mero transito e non destinati al mercato nazionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il reato si consuma nel momento in cui la merce varca il confine nazionale (acque territoriali o spazio aereo), indipendentemente dalla destinazione finale o dal superamento della dogana. Il fine di profitto richiesto dalla legge può realizzarsi anche all'estero. Di conseguenza, la Corte ha confermato la confisca della merce illegale, ribadendo che il transito sul suolo italiano è sufficiente per far scattare la punibilità oggettiva.
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