La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990. L'imputato lamentava un difetto di motivazione della sentenza della Corte di Appello riguardo alla propria responsabilità penale. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze, qualificando i motivi di ricorso come generici e manifestamente infondati. La motivazione della corte territoriale è risultata lineare, coerente e fondata su un corretto esame delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, confermando la condanna definitiva e imponendo all'imputato il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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