Due tifosi, sottoposti all'obbligo di firma in questura durante le partite di calcio, non si presentavano ripetutamente agli appuntamenti. Condannati in primo e secondo grado, proponevano ricorso in Cassazione lamentando un errore formale nei documenti e chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'errore nell'atto era solo materiale e che la particolare tenuità del fatto non può essere concessa in caso di reato continuato. La reiterazione delle violazioni configura infatti un comportamento abituale, che esclude categoricamente il beneficio. Di conseguenza, le condanne a dieci mesi di reclusione sono state confermate e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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