Il Magistrato di Sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta di permesso premio di un detenuto, ritenendo non superati i limiti legati ai reati ostativi e alla mancanza di prove sull'assenza di legami con la criminalità organizzata. Il detenuto ricorre direttamente in Cassazione, sostenendo di aver già scontato la quota di pena per i reati ostativi grazie allo scioglimento del cumulo. La Suprema Corte chiarisce che il ricorso diretto per cassazione contro il diniego del permesso premio è inammissibile, poiché la legge prevede il reclamo davanti al Tribunale di Sorveglianza. Tuttavia, applicando il principio di conservazione degli atti, la Cassazione non rigetta la domanda ma riqualifica il ricorso come opposizione, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente per la decisione nel merito.
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