LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Reati Ostativi — Anno 2022

Pagina 5 di 5

Altri anni per Reati Ostativi

Provvedimenti

Carenza d’interesse: libero prima della sentenza di Cassazione
Il Condannato, condannato a sette anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiedeva l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza respingeva la richiesta trattandosi di reato ostativo senza collaborazione. Il Condannato proponeva ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante la pendenza del ricorso, il Magistrato di Sorveglianza disponeva la sua scarcerazione per intervenuta liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Essendo il soggetto già libero, viene meno l'utilità concreta di decidere sulle misure alternative alla detenzione. Di conseguenza, non è stata applicata alcuna condanna alle spese processuali.
Continua »
Sospensione dell’ordine di carcerazione: no ai reati gravi
Il Condannato, condannato per reati di droga aggravati, ha impugnato il provvedimento che negava la sospensione dell'ordine di carcerazione. La difesa sosteneva che il Pubblico Ministero dovesse valutare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata per concedere la sospensione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il Pubblico Ministero non ha alcun potere discrezionale. In presenza di reati ostativi indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, scatta il divieto assoluto di sospensione dell'ordine di carcerazione. Spetta esclusivamente al Tribunale di Sorveglianza valutare la concessione di misure alternative alla detenzione, mentre il Pubblico Ministero deve limitarsi ad applicare la legge ordinando l'immediata carcerazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
Continua »
Reati ostativi e benefici penitenziari: no alla semilibertà
Il Detenuto, condannato come mandante di un omicidio di stampo mafioso commesso nel luglio 1992, ha richiesto la semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza per mancanza di collaborazione con la giustizia, ritenendo il reato ostativo. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'applicazione retroattiva della norma ostativa e contestando la valutazione dell'aggravante mafiosa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può rilevare l'aggravante mafiosa direttamente dalla sentenza di condanna, anche se non formalmente contestata. Inoltre, non vi è violazione del principio di irretroattività poiché la disciplina sui reati ostativi e benefici penitenziari era già in vigore al momento del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Scioglimento del cumulo: benefici possibili se la pena è espiata
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli aveva dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione avanzata da un condannato, ritenendo che i reati in esecuzione fossero ostativi poiché aggravati dal metodo mafioso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, chiarendo che è necessario procedere allo scioglimento del cumulo delle pene quando si deve valutare l'ammissibilità di un beneficio. Nel caso specifico, la pena per il reato ostativo era già stata interamente espiata e l'aggravante mafiosa era stata espressamente esclusa con sentenza definitiva. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.
Continua »
Permesso premio: no al diniego basato solo sul passato del reo
Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona aveva negato la concessione di un permesso premio a un detenuto condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidi. Il diniego si fondava esclusivamente sulla gravità dei reati passati e su una generica valutazione di pericolosità sociale, senza svolgere accertamenti aggiornati sui suoi attuali legami con la criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, annullando il provvedimento. I giudici di legittimità hanno stabilito che, anche per i reati ostativi, la pericolosità non può essere presunta in modo assoluto. Il giudice ha il dovere di compiere un'istruttoria approfondita e aggiornata, acquisendo informazioni recenti dagli organi antimafia, anziché basarsi solo su elementi storici o rimandare la verifica a future istanze. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.
Continua »
Liberazione anticipata speciale: no ai detenuti in isolamento
Il caso riguarda un detenuto in regime differenziato che ha richiesto la liberazione anticipata speciale, un beneficio temporaneo introdotto per contrastare il sovraffollamento carcerario. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta poiche il detenuto era condannato per reati ostativi, esclusi per legge da tale agevolazione. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una disparità di trattamento e invocando l'applicazione retroattiva di norme piu favorevoli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'esclusione. I giudici hanno chiarito che la liberazione anticipata speciale aveva una finalità puramente deflattiva, incompatibile con la pericolosità sociale dei soggetti condannati per reati gravi e sottoposti a rigido isolamento. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Continua »
Liberazione anticipata speciale: negata per i reati ostativi
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di un detenuto in regime di 41-bis che chiedeva l'applicazione della liberazione anticipata speciale. Il detenuto invocava un decreto-legge del 2013 che estendeva temporaneamente il beneficio anche ai reati ostativi, ma tale norma era stata poi cancellata in sede di conversione in legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la mancata conversione di un decreto-legge determina l'inefficacia originaria della norma più favorevole. Di conseguenza, per i condannati per reati gravi non si applica la liberazione anticipata speciale, poiché la norma temporanea non ha generato diritti acquisiti e non opera il principio della legge più favorevole se la disposizione decade fin dall'inizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Continua »
Esecuzione della pena presso il domicilio: sì al cumulo scisso
Il Tribunale di sorveglianza aveva negato a un detenuto l'esecuzione della pena presso il domicilio a causa di una condanna cumulativa che includeva una rapina aggravata (reato ostativo). Il detenuto ha fatto ricorso, sostenendo che la normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 permettesse lo scioglimento del cumulo se la parte di pena per il reato ostativo era già stata scontata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici hanno stabilito che la disciplina temporanea emergenziale consente di scindere le pene cumulate. Di conseguenza, se il reato ostativo è già stato espiato, il condannato può scontare la parte residua di pena non ostativa a casa. La Cassazione ha quindi annullato la decisione precedente, ordinando un nuovo giudizio.
Continua »
Sospensione dell’ordine di esecuzione negata per reato ostativo
Il Condannato ha richiesto la sospensione dell'ordine di esecuzione per reati in materia di stupefacenti. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa della presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, considerata ostativa ai sensi della legge sull'ordinamento penitenziario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento avesse annullato l'effetto ostativo dell'aggravante. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudizio di bilanciamento rileva solo per il calcolo della pena e non cancella la natura ostativa del reato. Pertanto, la sospensione dell'ordine di esecuzione non può essere concessa.
Continua »
Espulsione come sanzione alternativa: negata per i reati gravi
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un detenuto straniero, condannato per riduzione in schiavitù commessa nel 1996, l'accesso alla misura dell'espulsione come sanzione alternativa. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'inserimento del reato tra quelli ostativi, avvenuto nel 2003, non potesse applicarsi retroattivamente al suo caso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'espulsione come sanzione alternativa ha natura prettamente amministrativa e non rieducativa. Di conseguenza, non si applicano i limiti di retroattività tipici delle sanzioni penali e delle misure alternative penitenziarie. Inoltre, nel 1996 la misura non esisteva ancora, escludendo qualsiasi legittimo affidamento del condannato.
Continua »
Affidamento in prova al servizio sociale: no se il reato è ostativo
La Corte di Cassazione ha confermato il no all'affidamento in prova al servizio sociale per una donna condannata per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta poiché il reato commesso rientra tra quelli ostativi, che bloccano l'accesso alle misure alternative in assenza di una concreta collaborazione con la giustizia. La condannata ha proposto ricorso lamentando una mancata valutazione del suo percorso rieducativo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che la gravità del reato e la mancanza di condotte collaborative impediscono legalmente la concessione del beneficio. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
Continua »