Un imputato, condannato per detenzione di un considerevole quantitativo di stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione. Egli chiedeva l'applicazione dell'attenuante speciale del ravvedimento operoso stupefacenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, per ottenere lo sconto di pena, non basta una collaborazione parziale. L'imputato si era rifiutato di indicare i suoi fornitori, rendendo la sua collaborazione insufficiente. La sentenza conferma che il ravvedimento operoso richiede un contributo concreto e completo, finalizzato a neutralizzare la rete criminale. Il silenzio sui complici esclude la possibilità di beneficiare dell'attenuante.
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