Un'azienda speciale radiotelevisiva ha impugnato la richiesta del Ministero di pagare diritti amministrativi e contributi per ponti radio. Dopo vari rinvii tra tribunali, il TAR Lazio ha sollevato un regolamento di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, ipotizzando la competenza del giudice tributario. La Suprema Corte ha invece stabilito che tali somme non hanno natura tributaria, mancando i requisiti di coattività e di collegamento alla capacità contributiva, configurandosi piuttosto come corrispettivi in un rapporto sinallagmatico. Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversie in materia di comunicazioni elettroniche connesse all'esercizio di pubblici poteri.
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