L'Imputata, accusata di abbandono di persone minori o incapaci, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell'udienza preliminare. La difesa lamentava la mancanza di motivazione circa la ragionevole previsione di condanna, criterio introdotto dalla riforma Cartabia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che il decreto che dispone il giudizio è un atto di mero impulso processuale e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è mai autonomamente impugnabile. La riforma Cartabia non ha modificato questa natura né ha introdotto un obbligo di motivazione per il rinvio a giudizio. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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