Definizione
È l'estensione del periodo di tempo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per notificare un avviso di accertamento, che si applica quando la violazione fiscale costituisce anche un reato.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 433 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 71% dei casi il ricorso è stato accolto, almeno in parte.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 71%
- Rigettato 27%
- Inammissibile 1%
- Estinto 1%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 594%
- Civile Sez. 65%
- Penale Sez. 70%
Precedenti più richiamati
- Corte cost. 247/2011in 157 provvedimenti
- Cass. 13481/2020in 70 provvedimenti
- Cass. 10483/2018in 81 provvedimenti
- Cass. 17586/2019in 74 provvedimenti
- Cass. 22337/2018in 63 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un contribuente contestando costi indeducibili per operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo la decadenza dell'amministrazione e negando i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento, oltre a lamentare difetti di motivazione. I giudici di merito hanno respinto le tesi difensive per mancata prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente: i motivi erano generici, confusi e privi di un reale confronto con le ragioni della sentenza impugnata. I Supremi Giudici hanno ribadito che il raddoppio dei termini di accertamento scatta con il semplice riscontro di fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'effettiva trasmissione della notizia di reato o dall'esito del processo penale.
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L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative al commercio di rottami metallici, recuperando a tassazione imposte dirette, IVA e IRAP, oltre a imputare utili extracontabili ai soci. I giudici di secondo grado hanno convalidato le pretese erariali basandosi sulla presunta natura fittizia dei fornitori e respingendo la perizia difensiva della società come semplice atto di parte. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione regionale, riscontrando una motivazione apparente sul rigetto della perizia tecnica e l'omessa valutazione delle testimonianze dei trasportatori che attestavano l'effettiva movimentazione delle merci. Gli Ermellini hanno inoltre stabilito che il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l'IRAP, priva di rilievo penale, ordinando una nuova disamina approfondita.
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso a un contribuente dopo indagini sui conti correnti bancari per l'anno 2005. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo la decadenza dei termini ordinari e l'annullamento di annualità simili. La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'atto applicando il raddoppio dei termini di accertamento. I giudici hanno chiarito che questo prolungamento scatta con l'obbligo di denuncia penale, a prescindere dalla successiva archiviazione del procedimento da parte della Procura. Inoltre, i versamenti sui conti bancari costituiscono una presunzione legale di reddito occultato: spetta al contribuente giustificare ogni singolo movimento con prove analitiche. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il privato al pagamento delle spese.
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L'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori ricavi non registrati a carico di una società a responsabilità limitata composta da soli due soci. Di conseguenza, l'ufficio ha attribuito al titolare della quota del cinquanta per cento una distribuzione utili extracontabili per oltre quattrocentocinquantamila euro. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di risiedere stabilmente all'estero, di non gestire l'azienda, di non aver subito denunce penali e di subire una doppia tassazione. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Nei piccoli assetti societari, il legame tra soci fa scattare la presunzione che i proventi occulti siano divisi tra loro, a prescindere dalla residenza o dalle cariche formali. Il socio deve fornire una rigorosa prova contraria per superare tale attribuzione.
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente un avviso per redditi illeciti nel dicembre 2016 relativi all'anno d'imposta 2007, invocando il raddoppio dei termini di accertamento per reati tributari e integrando un precedente atto notificato pochi mesi prima. Il contribuente ha contestato la decadenza temporale del Fisco e l'assenza di elementi nuovi sopravvenuti a supporto della seconda richiesta fiscale. I giudici di secondo grado hanno dato ragione all'Amministrazione Finanziaria, ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio. La Suprema Corte ha chiarito che il Fisco non può allungare i termini senza verificare il legame storico con la tempestiva denuncia originaria, né può qualificare a posteriori il primo controllo come parziale senza esaminare i documenti.
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento a due soci di una società a responsabilità limitata a ristretta base per maggiori redditi da partecipazione Irpef. I contribuenti hanno contestato la tardività degli atti, sostenendo l'inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per reati tributari alla socia di minoranza estranea alla gestione e l'omessa allegazione del verbale della Guardia di Finanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. I giudici hanno chiarito che il raddoppio dei termini di accertamento opera oggettivamente per la sola astratta configurabilità del reato e si estende a tutti i soci per trasparenza, confermando la piena validità della motivazione per rinvio agli atti societari consultabili.
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L'Agenzia delle Entrate contesta a un contribuente la sottoscrizione di una polizza assicurativa in Svizzera nel 2008. L'Ufficio richiede le imposte sul premio versato e applica sanzioni per mancata dichiarazione di investimenti finanziari all'estero. Il contribuente nega la titolarità della polizza e impugna gli atti. I giudici di merito annullano la pretesa fiscale perché il Fisco non fornisce alcuna prova dell'effettiva esistenza delle somme o del contratto. L'Agenzia ricorre in Cassazione contestando solo i termini di decadenza. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso erariale: la presunzione di evasione all'estero non può reggersi senza la prova materiale del fatto storico. Il Fisco non ha contestato l'assenza di prove accertata nel merito, rendendo definitiva la vittoria del contribuente.
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L'Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per recuperare imposte non versate relative a operazioni societarie ritenute fittizie. L'atto impositivo giungeva oltre i termini ordinari. L'ufficio applicava il raddoppio dei termini di accertamento a causa della rilevanza penale delle condotte. La società impugnava l'atto eccependo la decadenza temporale del Fisco, dato che il procedimento penale originario era stato archiviato per intervenuta prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la piena legittimità dell'atto fiscale. I giudici hanno stabilito che il prolungamento dei controlli scatta con l'obbligo oggettivo di denuncia penale e non viene annullato dall'archiviazione penale per prescrizione.
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Un Contribuente ha ricevuto avvisi di accertamento per IRPF, IVA e IRAP relativi all'anno 2004. Ha contestato la legittimità del raddoppio dei termini accertamento, l'attribuzione di attività imprenditoriale e la tassazione per autoconsumo di immobili concessi in comodato gratuito ai figli. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha confermato che il raddoppio dei termini si applica se c'è l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, a prescindere dall'esito del procedimento penale. Ha inoltre ribadito che l'assegnazione gratuita di beni aziendali a fini personali genera ricavi o plusvalenze tassabili. Il Contribuente è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società svizzera l'omessa dichiarazione di redditi in Italia, sostenendo l'esistenza di una stabile organizzazione e applicando il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale. La società ha impugnato l'avviso, eccependo la nullità della notifica e l'assenza di una stabile organizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi della società sulla nullità della notifica e sulla decadenza dei termini, confermando la legittimità del raddoppio dei termini in presenza di violazioni idonee a configurare un reato tributario. Tuttavia, ha accolto il ricorso della società per omessa pronuncia sulla questione fondamentale della stabile organizzazione, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale per una nuova valutazione.
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L'Agenzia delle Entrate ha contestato maggiori imposte a una società in accomandita semplice e ai suoi soci dopo aver riscontrato costi indeducibili penalmente rilevanti. I giudici di merito avevano annullato gli atti verso i soci accomandanti ritenendo scaduti i termini ordinari e non applicabile a loro l'estensione temporale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il raddoppio dei termini di accertamento opera anche verso i soci accomandanti privi di responsabilità penale. L'imputazione del reddito per trasparenza lega in modo unitario la posizione dei soci a quella della società, estendendo i tempi di rettifica IRPEF ma escludendo l'IRAP.
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La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della retroattività presunzione fiscale su capitali detenuti all'estero. Ha stabilito che la presunzione legale di evasione è una norma sostanziale e non può essere applicata retroattivamente. Tuttavia, le disposizioni che permettono il raddoppio dei termini per gli accertamenti fiscali sono di natura procedurale e si applicano anche a periodi precedenti. L'Agenzia delle Entrate può comunque provare l'evasione con presunzioni ordinarie. La sentenza annulla la decisione precedente e rinvia il caso per una nuova valutazione.
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di accertamento per maggiori imposte IVA, IRAP e IRES. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. La corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità dei motivi. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso societario. Gli Ermellini hanno stabilito due principi cruciali: la riproposizione delle proprie difese rende valido l'appello tributario e il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l'IRAP, essendo una tassa priva di risvolti penali. La controversia torna ora ai giudici regionali per un nuovo esame.
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L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento con il raddoppio termini accertamento tributario contro una Società per imposte non pagate su dividenti e plusvalenze. La Società ha contestato il raddoppio, sostenendo che il reato fiscale era già prescritto e non sussisteva l'obbligo di denuncia penale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che il raddoppio dei termini scatta se esiste l'obbligo di denuncia penale per un reato tributario, anche se la denuncia non è stata presentata o il reato è prescritto. Il giudice tributario deve solo verificare l'esistenza di indizi che fanno sorgere tale obbligo, senza accertare la sussistenza del reato stesso. La sentenza precedente è stata cassata e rinviata per un nuovo esame.
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Una società ha contestato avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP, emessi a seguito di una verifica fiscale che ipotizzava una frode fiscale con operazioni inesistenti. La società ha sostenuto la nullità degli avvisi per presunta carenza di potere del firmatario e per difetto di motivazione, oltre all'erronea applicazione del raddoppio dei termini accertamento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la questione sulla firma, poiché non sollevata nei gradi precedenti, e comunque infondata. Ha confermato la legittimità della motivazione per relationem e ha ribadito che il raddoppio dei termini accertamento si applica quando è configurabile un reato tributario, senza necessità di una condanna penale definitiva.
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L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a un'associazione sportiva dilettantistica, contestando lo svolgimento di un'attività commerciale non dichiarata e disconoscendo le agevolazioni fiscali. In appello, i giudici avevano accordato il diritto al recupero dell'imposta sugli acquisti basandosi unicamente sui costi aziendali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, precisando che la detrazione IVA per associazione sportiva richiede il rispetto dei requisiti sostanziali e del termine biennale stabilito dalla legge, profilo del tutto trascurato nei gradi precedenti. La Suprema Corte ha inoltre confermato la decadenza dai benefici fiscali per le strutture associative fittizie e la piena operatività del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di astratti estremi di reato tributario.
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Un Contribuente deteneva conti bancari in uno Stato a fiscalità privilegiata. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di indagini, ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2007-2009. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato gli avvisi, sostenendo che la presunzione di evasione fiscale per attività estere e il raddoppio dei termini di accertamento non fossero retroattivi. La Corte di Cassazione ha chiarito che la presunzione di evasione fiscale (Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009) non è retroattiva, essendo una norma sostanziale. Tuttavia, il raddoppio dei termini di accertamento (Art. 12, comma 2-ter) ha natura procedimentale e si applica anche a periodi d'imposta precedenti al 1° luglio 2009. La sentenza della CTR è stata cassata e rinviata per una nuova valutazione.
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L'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori imposte a carico di una Società Estera, ritenendo che avesse una Stabile Organizzazione Fiscale in Italia per il commercio di minerali. La Società Estera ha contestato l'accertamento, sollevando questioni sulla notifica e sul raddoppio dei termini. La Commissione Tributaria Regionale ha riconosciuto il raddoppio dei termini ma ha ridotto la base imponibile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale della Società Estera. Ha rilevato che la CTR aveva omesso di motivare sull'effettiva esistenza della Stabile Organizzazione Fiscale in Italia. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza e rinviato la causa alla CTR per una nuova valutazione.
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Un'Azienda ha ricevuto un accertamento fiscale IRAP per il 2004, con l'Agenzia delle Entrate che applicava il raddoppio termini IRAP, sostenendo costi per operazioni inesistenti. Dopo che le commissioni tributarie inferiori avevano respinto i suoi ricorsi, l'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha stabilito che il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto per violazioni con risvolti penali, non si estende all'IRAP, poiché le infrazioni relative a questa imposta non comportano sanzioni penali. La sentenza ha quindi accolto il ricorso dell'Azienda su questo punto cruciale, annullando la decisione precedente e rinviando il caso per un nuovo esame.
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Una società ha contestato un avviso di accertamento fiscale per IRES, IVA e IRAP relativo al 2003, dove l'Agenzia delle Entrate aveva applicato il **raddoppio termini accertamento tributario** per presunti reati. La Corte di Cassazione ha confermato che il raddoppio si applica in presenza di seri indizi di reato, indipendentemente dall'esito del procedimento penale. Tuttavia, ha escluso l'applicazione del raddoppio per l'IRAP, poiché le violazioni relative a questa imposta non sono sanzionate penalmente. La sentenza ha parzialmente accolto il ricorso della società, annullando l'accertamento solo per la parte IRAP.
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